Art. 2
In vigore dal 13 ago 2008
1. Per ottenere l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i prodotti vernicianti devono rientrare nel gruppo «prodotti vernicianti per esterni» definito all’ e soddisfare i criteri ecologici indicati nell’allegato alla presente decisione.
2. Le pitture reattive bicomponenti ad alte prestazioni per usi finali specifici devono soddisfare le seguenti condizioni:
a)
entrambi i componenti devono soddisfare individualmente i criteri ecologici stabiliti nell’allegato (ad eccezione del criterio per i composti organici volatili);
b)
devono essere corredate di informazioni indicanti che i singoli componenti non devono essere utilizzati separatamente o mescolati con altri prodotti;
c)
tuttavia, anche il prodotto finale pronto per l’uso deve soddisfare i criteri ecologici, compreso quello riguardante i COV.
3. I rivestimenti commercializzati per uso interno ed esterno devono soddisfare i criteri definiti nella presente decisione riguardanti i prodotti vernicianti per esterni e i criteri definiti nella decisione 2009/544/CE (2) riguardante i prodotti vernicianti per interni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2009:543:oj#art-2