Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 ago 2008
La decisione 2005/294/CE è modificata come segue: 1) All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I risultati dei controlli vengono trasmessi a scadenza annua alla Commissione, corredati di un rapporto sintetico sulle pratiche di valutazione (controlli a livello di azienda di allevamento di bovini) e sull’evoluzione della qualità delle acque (fondata sul controllo della lisciviazione a livello di zona radicale, sulla qualità delle acque di superficie e sotterranee e sui calcoli basati su modelli).»; 2) Nell'articolo 9, la data «31 luglio 2008» è sostituita dalla data «31 luglio 2012».
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