Art. 1
In vigore dal 8 ago 2008
La decisione 2005/294/CE è modificata come segue:
1)
All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I risultati dei controlli vengono trasmessi a scadenza annua alla Commissione, corredati di un rapporto sintetico sulle pratiche di valutazione (controlli a livello di azienda di allevamento di bovini) e sull’evoluzione della qualità delle acque (fondata sul controllo della lisciviazione a livello di zona radicale, sulla qualità delle acque di superficie e sotterranee e sui calcoli basati su modelli).»;
2)
Nell'articolo 9, la data «31 luglio 2008» è sostituita dalla data «31 luglio 2012».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:664:oj#art-1