Art. 7 · Gruppi di lavoro

Art. 7

Gruppi di lavoro

In vigore dal 5 ago 2008
Gruppi di lavoro 1.   I comitati scientifici possono creare gruppi di lavoro specifici con il compito di formulare e redigere i loro pareri scientifici. Tali gruppi di lavoro sono istituiti soprattutto qualora occorra ricorrere a esperti esterni su un argomento particolare. 2.   D’intesa con la Commissione, i comitati scientifici possono invitare a collaborare alle loro attività membri associati, altri consulenti scientifici del pool, esperti esterni specializzati, nonché esperti di altri organismi comunitari che si ritiene possiedano le idonee competenze e conoscenze scientifiche. 3.   I gruppi di lavoro sono presieduti da un membro del comitato scientifico che li convoca, riferiscono a tale comitato e possono nominare un relatore tra i partecipanti. Per questioni particolarmente complesse di natura pluridisciplinare può essere nominato più di un relatore. 4.   Qualora una questione interessi più di un comitato scientifico, viene istituito un gruppo di lavoro congiunto comprendente membri dei comitati interessati, nonché, all’occorrenza, membri associati, consulenti scientifici del pool ed esperti esterni.
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