Art. 5
Mandato
In vigore dal 5 ago 2008
Mandato
1. Il mandato dei membri dei comitati scientifici dura tre anni e i membri non possono far parte dello stesso comitato per più di tre mandati consecutivi. Essi restano in carica fino alla loro sostituzione o fino al rinnovo del loro mandato.
Allo scopo di continuare ad assicurare la disponibilità delle competenze, la Commissione può, in casi eccezionali, prorogare il mandato dei membri di un comitato scientifico per un periodo non superiore a 18 mesi.
Al completamento di tre mandati consecutivi in seno a un comitato scientifico un membro può essere nominato membro di un altro comitato scientifico.
2. Qualora un membro non sia in possesso dei requisiti di partecipazione che saranno fissati nel regolamento interno di cui all’ o intenda dimettersi, la Commissione può porre termine al suo mandato e nominare un sostituto tra i membri del pool.
3. I consulenti scientifici del pool sono nominati per un periodo di cinque anni e la loro nomina può essere rinnovata.
Storico versioni
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