Art. 20 · Sostituzione dei comitati scientifici

Art. 20

Sostituzione dei comitati scientifici

In vigore dal 5 ago 2008
Sostituzione dei comitati scientifici I comitati scientifici istituiti in forza dell’, paragrafo 1, della presente decisione sostituiscono i comitati scientifici istituiti con la decisione 2004/210/CE secondo le seguenti modalità: a) il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori sostituisce il comitato scientifico dei prodotti di consumo; b) il comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali sostituisce il comitato scientifico avente la stessa denominazione; c) il comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati sostituisce il comitato scientifico avente la stessa denominazione.
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