Art. 2
Missione
In vigore dal 5 ago 2008
Missione
1. La Commissione si rivolge ai comitati scientifici per ottenere un parere scientifico nei casi previsti dal diritto comunitario.
2. La Commissione può richiedere il parere dei comitati anche riguardo a questioni:
a)
che presentano un particolare interesse per la sicurezza dei consumatori, per la sanità pubblica e per l’ambiente; e
b)
che esulano dal mandato di altri organismi comunitari.
3. In casi urgenti la Commissione può anche chiedere ai comitati scientifici di fornire pareri rapidi sullo stato delle conoscenze scientifiche in merito a rischi specifici.
4. La Commissione può invitare un comitato scientifico a individuare bisogni di ricerca e a valutare i risultati della ricerca con riferimento a tematiche che rientrano nei suoi settori di competenza.
5. Su richiesta della Commissione, o di propria iniziativa e d’intesa con la Commissione, i comitati scientifici possono decidere di organizzare workshop tematici finalizzati ad analizzare dati e conoscenze scientifiche su particolari rischi o su questioni generali in tema di valutazione dei rischi. Su richiesta della Commissione, redigono relazioni, prese di posizione o conclusioni sulla base dei risultati di tali workshop.
All’occorrenza, a questi workshop possono partecipare, oltre ai membri dei comitati, consulenti scientifici del pool ed esperti esterni, compresi gli esperti di organismi comunitari, nazionali o internazionali che svolgono funzioni analoghe.
I workshop sono organizzati dal segretariato dei comitati scientifici. Tale segretariato definisce e assicura, all’occorrenza, la diffusione delle relazioni, delle prese di posizione o delle conclusioni di detti workshop.
6. La Commissione può invitare i comitati scientifici a partecipare a reti tematiche insieme con altri organismi comunitari o altre organizzazioni scientifiche, allo scopo di monitorare e di contribuire allo sviluppo delle conoscenze scientifiche sui rischi nei settori di competenza definiti nell’allegato I.
7. I comitati scientifici, mediante l’adozione e la trasmissione alla Commissione di promemoria o prese di posizione, attirano l’attenzione di questa su problemi specifici o emergenti che rientrano nelle loro competenze e che, a loro avviso, possono comportare un rischio reale o potenziale per la sicurezza dei consumatori, per la sanità pubblica o per l’ambiente. La Commissione può decidere di pubblicare tali promemoria e documenti e definisce i provvedimenti da adottare, fra cui, all’occorrenza, una richiesta di parere scientifico in materia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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