Art. 2

Art. 2

In vigore dal 5 ago 2008
Ai fini della presente decisione si intende per: 1) «sistemi di trasporto intelligenti», una serie di sistemi e servizi basati sulle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, sia elettroniche sia quelle che svolgono funzioni di elaborazione, controllo, posizionamento, comunicazione, di cui è dotato un sistema di trasporto stradale; 2) «potenza isotropa irradiata equivalente (e.i.r.p.) media», il valore medio dell’e.i.r.p. durante il picco di trasmissione che corrisponde alla potenza massima, qualora sia previsto il controllo della potenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:671:oj#art-2