Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 ago 2008
La decisione 2007/182/CE è così modificata: 1) Nell’articolo 3, paragrafo 2, l'anno «2007» è sostituito da «2008»; 2) nell’allegato IV, punto 2, è aggiunto il seguente comma: «La relazione relativa al 2008 riguarda i risultati della stagione venatoria 2008, anche se alcuni campioni sono prelevati nel 2009.»
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