Art. 1
In vigore dal 1 ago 2008
La decisione 2007/182/CE è così modificata:
1)
Nell’articolo 3, paragrafo 2, l'anno «2007» è sostituito da «2008»;
2)
nell’allegato IV, punto 2, è aggiunto il seguente comma:
«La relazione relativa al 2008 riguarda i risultati della stagione venatoria 2008, anche se alcuni campioni sono prelevati nel 2009.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:661:oj#art-1