Art. 2
In vigore dal 29 lug 2008
Entro due anni la Commissione riesamina la situazione dei paesi terzi di cui all’allegato. In particolare la Commissione verifica se le autorità amministrative competenti dei paesi terzi di cui all’allegato per i quali la Commissione non ha ancora adottato decisioni in materia di equivalenza hanno assunto un impegno pubblico con la Commissione ad istituire un sistema di controllo pubblico e un sistema di controllo della qualità che rispettino i seguenti principi:
a)
devono essere indipendenti dalla professione di revisore dei conti;
b)
devono garantire un controllo adeguato delle revisioni dei conti di società quotate;
c)
il loro funzionamento deve essere trasparente e garantire che il risultato dei controlli di qualità sia affidabile;
d)
devono essere efficacemente supportati da indagini e sanzioni.
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