Art. 4

Art. 4

In vigore dal 24 lug 2008
1.   Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione se gli esami analitici rivelano: a) la presenza di sostanze non autorizzate dalla normativa comunitaria; oppure b) residui di medicinali veterinari che superano la quantità massima di residui stabilita dalla normativa comunitaria. Per la comunicazione di tali informazioni gli Stati membri utilizzano il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002. 2.   Ogni tre mesi gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione su tutti i risultati degli esami analitici. Queste relazioni sono presentate il mese successivo a ciascun trimestre (aprile, luglio, ottobre e gennaio).
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