Art. 3

Art. 3

In vigore dal 24 lug 2008
In deroga all’, gli Stati membri autorizzano l’importazione dei prodotti non accompagnati dai risultati di un esame analitico purché lo Stato membro importatore garantisca che ciascuna partita di questi prodotti è sottoposta a tutti i controlli appropriati all’arrivo alle frontiere comunitarie per accertare che essi non costituiscano un pericolo per la salute umana. Tali partite devono tuttavia essere trattenute alle frontiere comunitarie finché gli esami di laboratorio non dimostrano che non sono presenti le sostanze di cui all’, non autorizzate dalla normativa comunitaria, o che non è superata la quantità massima di residui stabilita dalla normativa comunitaria per i medicinali veterinari indicati in detto articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:630:oj#art-3