Art. 1 · Contributo finanziario della Comunità a favore dell'Estonia

Art. 1

Contributo finanziario della Comunità a favore dell'Estonia

In vigore dal 24 lug 2008
Contributo finanziario della Comunità a favore dell'Estonia L'Estonia può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità volto a finanziare i costi sostenuti nel 2007 da tale Stato membro per l'adozione di misure al fine di combattere la malattia di Newcastle di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:623:oj#art-1