Art. 4

Art. 4

In vigore dal 23 lug 2008
1.   La Germania procede al recupero della parte degli aiuti di cui all' già posta a disposizione di DHL, ovvero della commissione relativa alla garanzia per il periodo dal 1o ottobre 2007 fino alla data di revoca delle garanzie illimitate. 2.   L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data dell'effettivo recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
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