Art. 9 · Valutazione

Art. 9

Valutazione

In vigore dal 22 lug 2008
Valutazione 1.   Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascuno Stato membro di cui all’, paragrafo 1, redige e invia alla Commissione e all’ACCP una relazione di valutazione riguardante le attività di controllo ed ispezione realizzate nell’anno civile precedente nell’ambito del programma specifico di controllo ed ispezione istituito dalla presente decisione e del programma nazionale di controllo ed ispezione di cui all’. 2.   L’ACCP tiene conto delle relazioni di cui al paragrafo 1 ai fini della valutazione annuale dell’efficacia dei piani di impiego congiunto prevista all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 768/2005. 3.   La Commissione convoca, una volta all’anno, una riunione del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura al fine di valutare l’osservanza del programma specifico di controllo ed ispezione e dei programmi nazionali di controllo ed ispezione.
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