Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 lug 2008
La decisione 2007/675/CE è così modificata: L', paragrafo 2, lettera b) è sostituito dal seguente: «b) dalle organizzazioni intergovernative, internazionali e non governative attive a livello europeo con comprovata esperienza e competenza nel campo della tratta degli esseri umani (massimo 9 membri)».
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