Art. 1
In vigore dal 22 lug 2008
La decisione 2007/675/CE è così modificata:
L', paragrafo 2, lettera b) è sostituito dal seguente:
«b)
dalle organizzazioni intergovernative, internazionali e non governative attive a livello europeo con comprovata esperienza e competenza nel campo della tratta degli esseri umani (massimo 9 membri)».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2008:604:oj#art-1