Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 lug 2008
Gli aiuti individuali concessi nel quadro del regime di cui all’, paragrafo 1, della presente decisione non costituiscono aiuto se, nel momento in cui sono concessi, soddisfano le condizioni fissate da un regolamento adottato in forza dell’ del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (138) in vigore al momento della concessione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:723:oj#art-2