Art. 4

Art. 4

In vigore dal 17 lug 2008
Le autorità doganali di Maurizio adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all’. A tal fine tutti i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati per tali prodotti recano un riferimento alla presente decisione. Ogni tre mesi le autorità competenti di Maurizio trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 a norma della presente decisione e il numero d’ordine di detti certificati.
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