Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 lug 2008
L’Italia garantisce che siano rispettate le seguenti condizioni: a) SIMPE limiterà la produzione annua di polimero poliestere per il mercato del PET a 110 000 t dalla data della decisione della Commissione che autorizza l’aiuto fino al 31 dicembre 2012; b) l’Italia fornirà alla Commissione informazioni sulle quantità annue di polimero poliestere prodotto e venduto da SIMPE entro la fine di febbraio dell’anno successivo, e fino al 31 dicembre 2012; c) l’Italia si impegna a non accordare alcun tipo di aiuto di Stato a SIMPE e a NPG e a qualsiasi altra impresa o attività avviata, controllata o appartenente allo stesso gruppo, successivamente alla decisione della Commissione che autorizza l’aiuto, e fino al 31 dicembre 2012.
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