Art. 12

Art. 12

In vigore dal 16 lug 2008
Fatto salvo l’articolo 287 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui hanno avuto conoscenza tramite i lavori del comitato o dei gruppi di lavoro, qualora la Commissione comunichi loro che un parere o una domanda verte su una materia avente carattere riservato. In tal caso, assistono alle sedute unicamente i membri del comitato e i rappresentanti della Commissione.
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