Art. 4

Art. 4

In vigore dal 16 lug 2008
1.   L’IFP deve organizzare e pubblicare i propri conti in maniera da operare una netta distinzione tra le proprie attività economiche e quelle non economiche. 2.   Fino alla data di cessazione degli accordi esclusivi, la Francia è tenuta a trasmettere alla Commissione una relazione finanziaria annuale affinché quest’ultima possa verificare l’ammontare dei fondi pubblici concessi alle attività dell’IFP negli ambiti di specializzazione esclusivi di Axens e Prosernat.
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