Art. 4
In vigore dal 16 lug 2008
1. L’IFP deve organizzare e pubblicare i propri conti in maniera da operare una netta distinzione tra le proprie attività economiche e quelle non economiche.
2. Fino alla data di cessazione degli accordi esclusivi, la Francia è tenuta a trasmettere alla Commissione una relazione finanziaria annuale affinché quest’ultima possa verificare l’ammontare dei fondi pubblici concessi alle attività dell’IFP negli ambiti di specializzazione esclusivi di Axens e Prosernat.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:157(1):oj#art-4