Art. 3

Art. 3

In vigore dal 16 lug 2008
1.   La presente decisione è valida fino alla cessazione degli accordi esclusivi in vigore alla data della stessa tra l’IFP e le sue controllate Axens e Prosernat (di seguito «accordi esclusivi»). 2.   Qualunque proroga o modifica degli accordi esclusivi deve essere notificata alla Commissione.
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