Art. 3

Art. 3

In vigore dal 15 lug 2008
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome della Comunità europea, con riserva della sua conclusione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:805:oj#art-3