Art. 2
In vigore dal 15 lug 2008
1. La posizione che la Comunità deve assumere nel Consiglio congiunto CARIFORUM-CE e nel comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo è determinata dal Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, in conformità delle corrispondenti disposizioni del trattato.
2. Ai fini dell’articolo 228, paragrafo 4, dell’accordo, il presidente del Consiglio e un membro della Commissione esercitano congiuntamente la presidenza di turno del Consiglio congiunto CARIFORUM-CE e presentano la posizione della Comunità in conformità del trattato. Ai fini dell’articolo 230, paragrafo 2, dell’accordo, un rappresentante della Commissione esercita la presidenza di turno del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo e presenta la posizione della Comunità.
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