Art. 1
In vigore dal 15 lug 2008
Nella decisione 97/126/CE sono inseriti i seguenti articoli:
«Articolo 3
Le modalità di attuazione delle raccomandazioni e delle decisioni del comitato congiunto istituito dall’articolo 31 dell’accordo sono adottate, ove necessario, dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione.
Articolo 4
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (*1).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*2).
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.
(*1)
GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61)."
(*2)
GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).»
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Storico versioni
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