Art. 7

Art. 7

In vigore dal 9 lug 2008
Nell’attuazione del programma comune Eurostars, gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti adottano le misure legislative, regolamentari, amministrative o di altro genere necessarie per tutelare gli interessi finanziari della Comunità. In particolare, gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti adottano le misure necessarie a garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui la Comunità sia creditrice a norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario e dell’articolo 38, paragrafo 2, delle relative modalità di esecuzione.
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