Art. 2

Art. 2

In vigore dal 3 lug 2008
La decisione si applica a partire dal 1o luglio 2008. Tuttavia, i lotti di preparazioni di carni per i quali i certificati sanitari sono stati emessi in conformità del modello stabilito dalla decisione 2000/572/CE prima delle modifiche introdotte dalla presente decisione e con data di scadenza precedente al 31 dicembre 2008, sono accettati per l'importazione nella Comunità sino al 1o aprile 2009.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:592:oj#art-2