Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 lug 2008
1.   Il piano di ristrutturazione deve essere pienamente attuato e devono adottate tutte le misure necessarie per garantirne la realizzazione. 2.   L’Italia provvede affinché i reparti […] siano ceduti […], entro la fine del 2010. 3.   L’Italia provvede affinché siano rispettati i seguenti impegni: a) Ottana Energia S.r.l. non produrrà più di 90 MW rispetto alla prevista capacità totale di produzione di 140 MW prima dell’inizio della fase 3 e comunque prima dell’inizio del 2012. b) Ottana Energia S.r.l. rimborserà dal 2009 al 2014 il prestito di 5 milioni di EUR del 29 dicembre 2005 in ragione 1 milione di EUR all’anno e non riceverà altri aiuti prima di aver integralmente rimborsato i 5 milioni di EUR ricevuti. 4.   Ai fini del controllo dell’osservanza delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, l’Italia fornirà brevi aggiornamenti alla fine di ciascun anno fino al 2014 sui progressi realizzati nell’attuazione del piano di ristrutturazione e degli impegni assunti.
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