Art. 3

Art. 3

In vigore dal 2 lug 2008
Il prestito di 1,56 miliardi di GRD (4,58 milioni di EUR) concesso nel luglio 1999 da ETVA a HSY e rimborsato nel 2004 (questa misura è denominata misura P3 nel preambolo della presente decisione) costituisce un aiuto che è stato attuato contravvenendo all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e che è incompatibile con il mercato comune. Per il periodo che intercorre tra il versamento del prestito a HSY e il suo rimborso, l’aiuto da recuperare corrisponde alla differenza tra il tasso di riferimento per la Grecia aumentato di 600 punti base e il tasso d’interesse del prestito.
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