Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 lug 2008
La garanzia che la Grecia ha concesso a ETVA con decisione dell’8 dicembre 1999 e che copre un prestito di 4,67 miliardi di GRD (13,72 milioni di EUR) concesso da ETVA a HSY (questa misura è denominata misura P2 nel preambolo della presente decisione) costituisce aiuto che è stato attuato contravvenendo all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato e che è incompatibile con il mercato comune. Se sarà ancora in essere nella data della presente decisione, la garanzia statale dovrà essere sospesa immediatamente. Inoltre, l’aiuto deve essere recuperato per il periodo che intercorre tra il versamento del prestito garantito a HSY e la scadenza della garanzia. L’aiuto da recuperare corrisponde alla differenza tra il tasso di riferimento della Grecia aumentato di 600 punti base e il costo totale del prestito garantito (tasso d’interesse più premio di garanzia pagato da HSY).
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