Art. 18
In vigore dal 2 lug 2008
1. La Grecia deve recuperare da HSY l’aiuto recuperabile ai sensi degli -15.
2. Le somme da recuperare devono essere fruttifere di interessi dalla data in cui sono state messe a disposizione di HSY fino al loro effettivo recupero.
3. Gli interessi devono essere calcolati secondo il regime dell’interesse composto conformemente al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (168).
4. Il recupero dell’aiuto deve essere immediato ed efficace.
5. La Grecia deve assicurare che questa decisione sia attuata entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione.
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