Art. 15
In vigore dal 2 lug 2008
Il 25 % di 81,3 milioni di EUR e di 40 milioni di EUR, che rappresentano approssimazioni degli anticipi pagati dalla Marina greca nel 2000 e nel 2001 in eccesso rispetto ai costi sostenuti da HSY per l’esecuzione dei corrispondenti contratti durante tale periodo (queste misure sono denominate misura E17 nel preambolo della presente decisione), costituisce un aiuto nel corso di un anno.
Questo aiuto è stato attuato contravvenendo all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato ed è incompatibile con il mercato comune. L’aiuto da recuperare corrisponde alla differenza tra il tasso di riferimento per la Grecia aumentato di 600 punti base, che deve essere conteggiato per un anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:610:oj#art-15