Art. 14

Art. 14

In vigore dal 2 lug 2008
Il 75 % dei prestiti per 1,99 miliardi di GRD (5,9 milioni di EUR), 10 milioni di USD e 5 milioni di USD concessi da ETVA a HSY rispettivamente il 25 luglio 1997, il 15 ottobre 1997 e il 27 gennaio 1998 (queste misure sono denominate misura E16 nel preambolo della presente decisione) rientra nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato. Il restante 25 % dei prestiti costituisce un aiuto. L’aiuto incluso nel primo prestito, che era denominato in dracme, corrisponde alla differenza tra il tasso di riferimento per la Grecia aumentato di 400 punti base e il tasso d’interesse pagato da HSY. L’aiuto incluso nel secondo e nel terzo prestito, che erano denominati in dollari statunitensi, corrisponde alla differenza tra lo US Libor aumentato di 475 punti base e il tasso d’interesse pagato da HSY. In tutti e tre i casi, l’aiuto è stato attuato contravvenendo all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato ed è incompatibile con il mercato comune. Questo aiuto quindi deve essere recuperato.
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