Art. 13

Art. 13

In vigore dal 2 lug 2008
Il 75 % della garanzia statale concessa l’8 dicembre 1999 a copertura di un prestito pari a 10 miliardi di GRD (29,3 milioni di EUR) concesso da ETVA a HSY (questa misura è denominata misura E14 nel preambolo della presente decisione) rientra nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato. Il restante 25 % della garanzia statale non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato e costituisce un aiuto che è stato attuato contravvenendo all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. 750 milioni di GRD (2,20 milioni di EUR) di questo aiuto erano compatibili con il mercato comune fino al 31 marzo 2002. Dopo tale data solo 1,32 milioni di EUR erano compatibili con il mercato comune. L’importo residuo dell’aiuto è incompatibile. Se la garanzia statale è ancora in essere, la parte di questa garanzia che costituisce un aiuto incompatibile (vale a dire 25 % della garanzia ancora in essere, meno 1,32 milioni di EUR che sono compatibile) deve essere immediatamente sospesa. Inoltre, per il periodo che intercorre tra il versamento del prestito garantito a HSY fino all’annullamento della garanzia statale incompatibile, l’aiuto corrispondente alla differenza tra il tasso di riferimento per la Grecia aumentato di 600 punti base e il costo totale del prestito garantito (tasso d’interesse più premio di garanzia pagato da HSY) deve essere recuperato. Questo aiuto viene calcolato in relazione alla parte della garanzia statale che costituiva un aiuto incompatibile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:610:oj#art-13