Art. 12

Art. 12

In vigore dal 2 lug 2008
Le garanzie di 3,26 milioni di EUR e 3,38 milioni di EUR concesse da ETVA rispettivamente il 4 marzo 1999 e il 17 giugno 1999 e che sono state annullate nel 2002 (queste misure sono denominate misura E13b nel preambolo della presente decisione) costituiscono un aiuto che è stato attuato contravvenendo all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato e che è incompatibile con il mercato comune. L’aiuto da recuperare per il periodo fino all’annullamento delle garanzie corrisponde alla differenza tra un premio di garanzia annuale di 480 punti base (ovvero 4,8 %) e il premio di garanzia effettivamente pagato da HSY.
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