Art. 11

Art. 11

In vigore dal 2 lug 2008
Il prestito di 16,9 miliardi di GRD (49,7 milioni di EUR) concesso il 29 ottobre 1999 da ETVA a HSY e rimborsato nel 2004 (questa misura è denominata misura E13a nel preambolo della presente decisione) costituisce un aiuto che è stato attuato contravvenendo all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato e che è incompatibile con il mercato comune. L’aiuto da recuperare per il periodo fino a giugno 2001 è la differenza tra il tasso di riferimento per la Grecia aumentato di 600 punti base e il tasso d’interesse effettivamente pagato a ETVA da HSY. Per il periodo successivo fino al rimborso del prestito, l’aiuto da recuperare corrisponde alla differenza tra il tasso di riferimento per la Grecia aumentato di 400 punti base e il tasso d’interesse effettivamente pagato da HSY a ETVA.
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