Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 lug 2008
Gli aiuti a favore dei costi d’investimento sostenuti da HSY prima del 31 dicembre 2001 e che si riferivano al programma d’investimento descritto nella decisione della Commissione del 15 luglio 1997 riguardante la causa N 401/97 (questa misura è denominata misura P1 nel preambolo della presente decisione) rientrano nel campo di applicazione della decisione della Commissione del 15 luglio 1997. Ogni aiuto a favore di altri costi d’investimento sostenuti da HSY, e in particolare dei costi d’investimento sostenuti dopo il 31 dicembre 2001, non rientra nel campo di applicazione della decisione del 15 luglio 1997 ed è incompatibile con il mercato comune.
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