Art. 2
Ordine del giorno
In vigore dal 30 giu 2008
Ordine del giorno
1. Il presidente stabilisce l’ordine del giorno e lo sottopone al forum.
2. L’ordine del giorno distingue tra:
a)
consultazione delle parti interessate nell’ambito del forum in merito ai seguenti aspetti:
—
elaborazione e modifica del piano di lavoro, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 2005/32/CE,
—
definizione e verifica delle misure di esecuzione, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 2 e dell’articolo 18 della direttiva 2005/32/CE,
—
esame sull’efficacia dei meccanismi stabiliti per la sorveglianza del mercato, in conformità dell’articolo 18 della direttiva 2005/32/CE,
—
valutazione degli accordi volontari e delle altre misure di autoregolamentazione, in conformità dell’articolo 18 della direttiva 2005/32/CE,
—
verifica dell’efficacia della direttiva e delle relative misure di esecuzione, soglia di dette misure, meccanismi di sorveglianza del mercato e altre iniziative di autoregolamentazione stimolate, in conformità dell’articolo 23 della direttiva 2005/32/CE;
b)
le altre questioni sottoposte all’esame del forum per informazione o semplice scambio di punti di vista, su iniziativa del presidente o su richiesta scritta di uno dei membri del forum, previo consenso del presidente.
3. Il forum adotta l’ordine del giorno all’inizio di ogni riunione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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