Art. 1
In vigore dal 30 giu 2008
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli relativi alle sostanze attive citate nell’allegato della presente decisione, che sono stati presentati alla Commissione e agli Stati membri per ottenere l’inserimento delle sostanze in questione nell’allegato I della direttiva, soddisfano in linea di massima le prescrizioni in materia di dati e informazioni di cui all’allegato II della citata direttiva.
I fascicoli soddisfano inoltre le prescrizioni in materia di dati e informazioni di cui all’allegato III della citata direttiva per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto dell’utilizzazione proposta.
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