Art. 1
In vigore dal 26 giu 2008
1. Gli Stati membri sospendono le importazioni e l’introduzione dei seguenti prodotti nella Comunità dalla parte del territorio della Croazia indicata al paragrafo 2, lettera a), e dalla parte del territorio della Svizzera indicata al paragrafo 2, lettera b):
a)
il pollame quale definito all’, lettera a), della decisione 2006/696/CE;
b)
le uova da cova quali definite all’, lettera b), della decisione 2006/696/CE;
c)
i volatili quali definiti all’, lettera a), del regolamento (CE) n. 318/2007 e le loro uova da cova;
d)
le carni, le carni macinate, i preparati a base di carne, le carni separate meccanicamente di selvaggina da penna selvatica;
e)
i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica;
f)
gli alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di selvaggina da penna selvatica;
g)
i trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli.
2. La sospensione di cui al paragrafo 1 si applica alle importazioni o all’introduzione nella Comunità:
a)
per quanto riguarda la Croazia, da tutte le aree del suo territorio alle quali le competenti autorità di quel paese applicano formalmente misure di protezione equivalenti a quelle fissate dalla decisione 2006/563/CE;
b)
per quanto riguarda la Svizzera, da tutte le aree del suo territorio alle quali le competenti autorità di quel paese applicano formalmente misure di protezione equivalenti a quelle fissate dalle decisioni 2006/415/CE e 2006/563/CE.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera e), gli Stati membri autorizzano l’importazione e l’introduzione nella Comunità di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui ai punti B, C o D della parte 4 dell’allegato II della decisione 2007/777/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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