Art. 7
Condizioni per l’accesso ai dati VIS da parte dell’Europol
In vigore dal 23 giu 2008
Condizioni per l’accesso ai dati VIS da parte dell’Europol
1. L’accesso al VIS per la consultazione è accordato all’Europol entro i limiti delle sue competenze e:
a)
quando è necessario per l’adempimento delle sue funzioni ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 2, della convenzione Europol o ai fini di attività specifiche di analisi di cui all’ della suddetta convenzione; ovvero
b)
quando è necessario per l’adempimento delle sue funzioni ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 2, della convenzione Europol e per la realizzazione di analisi generali di tipo strategico ai sensi dell’ della convenzione Europol, a condizione che i dati VIS siano resi anonimi dall’Europol prima di tale trattamento e siano conservati in una forma che non consenta più di identificare la persona interessata.
2. L’, paragrafi 2 e 3, si applica di conseguenza.
3. Ai fini della presente decisione l’Europol designa un’unità specializzata composta di funzionari Europol autorizzati ad agire come punto di accesso centrale per la consultazione del VIS.
4. Il trattamento delle informazioni ottenute dall’Europol mediante l’accesso al VIS è soggetto all’autorizzazione dello Stato membro che ha inserito tali dati nel sistema. Tale autorizzazione è ottenuta attraverso l’unità nazionale Europol dello Stato membro.
Storico versioni
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