Art. 6 · Condizioni per l’accesso ai dati VIS da parte delle autorità designate di uno Stato membro per il quale il regolamento (CE) n. 767/2008 non è ancora entrato in vigore

Art. 6

Condizioni per l’accesso ai dati VIS da parte delle autorità designate di uno Stato membro per il quale il regolamento (CE) n. 767/2008 non è ancora entrato in vigore

In vigore dal 23 giu 2008
Condizioni per l’accesso ai dati VIS da parte delle autorità designate di uno Stato membro per il quale il regolamento (CE) n. 767/2008 non è ancora entrato in vigore 1.   L’accesso al VIS ai fini della consultazione da parte delle autorità designate di uno Stato membro per il quale il regolamento (CE) n. 767/2008 non è ancora entrato in vigore è consentito nei limiti delle loro competenze purché: a) siano soddisfatte le condizioni di cui all’, paragrafo 1; e b) sia presentata una richiesta debitamente motivata, scritta o elettronica, ad un’autorità designata di uno Stato membro cui si applica il regolamento (CE) n. 767/2008; tale autorità procede quindi a presentare domanda per la consultazione del VIS al/ai punto/i d’accesso centrale nazionale/i. 2.   Lo Stato membro per il quale il regolamento (CE) n. 767/2008 non è ancora entrato in vigore rende disponibili le sue informazioni sui visti agli Stati membri cui esso si applica, su presentazione di una richiesta debitamente motivata, scritta o elettronica, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui all’, paragrafo 1. 3.   L’, paragrafo 1, l’, paragrafi da 3 a 6, l’, paragrafo 1, l’, paragrafi 1 e 3, l’, l’, paragrafi 1 e 3, si applicano di conseguenza.
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