Art. 17
Controllo e valutazione
In vigore dal 23 giu 2008
Controllo e valutazione
1. L’autorità di gestione di cui al regolamento (CE) n. 767/2008 garantisce l’istituzione di sistemi volti a controllare il funzionamento del VIS ai sensi della presente decisione in relazione agli obiettivi prefissati in termini di risultato, rapporto costi/benefici, sicurezza e qualità del servizio.
2. Ai fini della manutenzione tecnica, l’autorità di gestione ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento effettuate nel VIS.
3. Due anni dopo l’entrata in funzione del VIS, e successivamente ogni due anni, l’autorità di gestione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico del VIS ai sensi della presente decisione. Tale relazione contiene informazioni sulle prestazioni del VIS valutate in base ad indicatori di quantità predefiniti dalla Commissione, in particolare la necessità e l’uso dell’, paragrafo 2.
4. Tre anni dopo l’entrata in funzione del VIS, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione elabora una valutazione generale del VIS ai sensi della presente decisione. Tale valutazione contiene un esame dei risultati ottenuti a fronte degli obiettivi prefissati, conferma la validità dei principi soggiacenti alla presente decisione, verifica l’applicazione della presente decisione in relazione al VIS, la sicurezza del VIS e le conseguenze per il funzionamento futuro. La Commissione trasmette le relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Gli Stati membri e l’Europol forniscono all’autorità di gestione e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le valutazioni di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro e non comprendono informazioni su fonti, membri del personale o indagini delle autorità designate.
6. L’autorità di gestione comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare le valutazioni generali di cui al paragrafo 4.
7. Durante il periodo transitorio prima che l’autorità di gestione entri in funzione, la Commissione è responsabile dell’elaborazione e della trasmissione delle relazioni di cui al paragrafo 3.
Storico versioni
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