Art. 16
Registri
In vigore dal 23 giu 2008
Registri
1. Ciascuno Stato membro e l’Europol provvedono affinché tutte le operazioni di trattamento dei dati derivanti dall’accesso al VIS ai fini della consultazione a norma della presente decisione siano registrate per verificare l’ammissibilità dell’interrogazione, per controllare la legittimità del trattamento dei dati, ai fini dell’autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento del sistema, l’integrità e la sicurezza dei dati.
Tali registrazioni evidenziano:
a)
lo scopo esatto dell’accesso per la consultazione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), compresi il reato terroristico o l’altro reato grave in questione e, per l’Europol, lo scopo esatto dell’accesso per la consultazione di cui all’, paragrafo 1;
b)
il riferimento relativo al rispettivo fascicolo nazionale;
c)
la data e l’ora esatta dell’accesso;
d)
se del caso, l’avvenuta utilizzazione della procedura di cui all’, paragrafo 2;
e)
i dati utilizzati per la consultazione;
f)
il tipo di dati consultati;
g)
conformemente alle disposizioni nazionali o alle disposizioni della convenzione Europol, l’identificazione del funzionario che ha effettuato la consultazione e del funzionario che ha ordinato di consultare i dati o di fornirli.
2. Le registrazioni contenenti dati personali sono utilizzate solo ai fini del controllo della legittimità del trattamento dei dati e per garantire la sicurezza dei dati. Soltanto le registrazioni che non contengono dati a carattere personale possono essere utilizzate ai fini del controllo e della valutazione di cui all’.
3. Tali registrazioni sono protette mediante misure adeguate dall’accesso non autorizzato e dagli abusi e sono cancellate un anno dopo la scadenza del periodo di conservazione di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008, fatta salva l’eventualità che siano necessarie per procedure di controllo già avviate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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