Art. 16 · Registri

Art. 16

Registri

In vigore dal 23 giu 2008
Registri 1.   Ciascuno Stato membro e l’Europol provvedono affinché tutte le operazioni di trattamento dei dati derivanti dall’accesso al VIS ai fini della consultazione a norma della presente decisione siano registrate per verificare l’ammissibilità dell’interrogazione, per controllare la legittimità del trattamento dei dati, ai fini dell’autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento del sistema, l’integrità e la sicurezza dei dati. Tali registrazioni evidenziano: a) lo scopo esatto dell’accesso per la consultazione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), compresi il reato terroristico o l’altro reato grave in questione e, per l’Europol, lo scopo esatto dell’accesso per la consultazione di cui all’, paragrafo 1; b) il riferimento relativo al rispettivo fascicolo nazionale; c) la data e l’ora esatta dell’accesso; d) se del caso, l’avvenuta utilizzazione della procedura di cui all’, paragrafo 2; e) i dati utilizzati per la consultazione; f) il tipo di dati consultati; g) conformemente alle disposizioni nazionali o alle disposizioni della convenzione Europol, l’identificazione del funzionario che ha effettuato la consultazione e del funzionario che ha ordinato di consultare i dati o di fornirli. 2.   Le registrazioni contenenti dati personali sono utilizzate solo ai fini del controllo della legittimità del trattamento dei dati e per garantire la sicurezza dei dati. Soltanto le registrazioni che non contengono dati a carattere personale possono essere utilizzate ai fini del controllo e della valutazione di cui all’. 3.   Tali registrazioni sono protette mediante misure adeguate dall’accesso non autorizzato e dagli abusi e sono cancellate un anno dopo la scadenza del periodo di conservazione di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008, fatta salva l’eventualità che siano necessarie per procedure di controllo già avviate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
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