Art. 13 · Conservazione dei dati VIS negli archivi nazionali

Art. 13

Conservazione dei dati VIS negli archivi nazionali

In vigore dal 23 giu 2008
Conservazione dei dati VIS negli archivi nazionali 1.   I dati provenienti dal VIS possono essere conservati in archivi nazionali soltanto quando è necessario in casi specifici in conformità delle finalità della presente decisione e delle disposizioni giuridiche applicabili, comprese quelle relative alla protezione dei dati, per un periodo non superiore a quello necessario nel caso specifico. 2.   Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni legislative nazionali di uno Stato membro relative all’inserimento in archivi nazionali, ad opera delle sue autorità designate, di dati che lo Stato membro in questione ha inserito nel VIS in conformità del regolamento (CE) n. 767/2008. 3.   Qualsiasi uso di dati non conforme ai paragrafi 1 e 2 è considerato un abuso ai sensi del diritto nazionale di ciascuno Stato membro.
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