Art. 10
Responsabilità
In vigore dal 23 giu 2008
Responsabilità
1. Le persone o gli Stati membri che hanno subito un danno in conseguenza di un trattamento illecito di dati o di qualsiasi altro atto incompatibile con la presente decisione hanno diritto a ottenere un risarcimento dallo Stato membro responsabile del danno. Lo Stato membro è esonerato, in tutto o in parte, da tale responsabilità se prova che l’evento dannoso non gli è imputabile.
2. Uno Stato membro è ritenuto responsabile di ogni eventuale danno arrecato al VIS conseguente all’inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente decisione, fatto salvo il caso e nella misura in cui un altro Stato membro abbia omesso di adottare provvedimenti ragionevolmente idonei a prevenire il danno o minimizzarne l’impatto.
3. Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalle disposizioni nazionali dello Stato membro convenuto.
Storico versioni
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