Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 23 giu 2008
Oggetto e ambito di applicazione La presente decisione definisce le condizioni per l’accesso al sistema di informazione visti (VIS), a scopo di consultazione, delle autorità designate degli Stati membri e dell’Ufficio europeo di polizia (Europol) ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e di altri reati gravi.
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