Art. 7 · Relazione con altri strumenti

Art. 7

Relazione con altri strumenti

In vigore dal 23 giu 2008
Relazione con altri strumenti 1.   Fatti salvi gli impegni da essi assunti nel quadro di altri atti adottati ai sensi del titolo VI del trattato, in particolare la decisione Prüm: a) gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali in materia di cooperazione transfrontaliera in vigore il 23 giugno 2008, nella misura in cui tali accordi o intese non sono incompatibili con gli obiettivi della presente decisione; b) gli Stati membri possono concludere o mettere in vigore accordi o intese bilaterali o multilaterali in materia di cooperazione transfrontaliera dopo il 23 dicembre 2008, nella misura in cui tali accordi o intese prevedono di estendere o ampliare gli obiettivi della presente decisione. 2.   Gli accordi e le intese di cui al paragrafo 1 non possono pregiudicare le relazioni con gli Stati membri che non sono parti degli stessi. 3.   Gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione degli accordi o delle intese di cui al paragrafo 1.
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