Art. 5 · Riunioni e formazione comune

Art. 5

Riunioni e formazione comune

In vigore dal 23 giu 2008
Riunioni e formazione comune Gli Stati membri partecipanti provvedono a che le rispettive unità speciali d’intervento tengano riunioni e organizzino formazioni ed esercitazioni comuni, ove necessario, al fine di scambiare le loro esperienze, le loro competenze specifiche e le informazioni generali, pratiche e tecniche sul modo di far fronte a situazioni di crisi. Tali riunioni, formazioni ed esercitazioni possono essere finanziate nel quadro delle possibilità offerte dai programmi finanziari dell’Unione, per ottenere fondi dal bilancio dell’Unione europea. In tale contesto, lo Stato membro che esercita la presidenza dell’Unione si adopera per assicurare la tenuta di tali riunioni, formazioni ed esercitazioni.
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