Art. 4 · Responsabilità civile e penale

Art. 4

Responsabilità civile e penale

In vigore dal 23 giu 2008
Responsabilità civile e penale Quando i funzionari di uno Stato membro operano in un altro Stato membro e/o sono utilizzate attrezzature ai sensi della presente decisione, si applicano le disposizioni in materia di responsabilità civile e penale di cui all’articolo 21, paragrafi 4 e 5, e all’articolo 22 della decisione Prüm.
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