Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 23 giu 2008
Definizioni Ai fini della presente decisione s’intende per: a) «unità speciale d’intervento» qualsiasi unità di contrasto di uno Stato membro specializzata nel controllo di situazioni di crisi; b) «situazione di crisi» qualsiasi situazione in cui le autorità competenti di uno Stato membro hanno fondati motivi per supporre l’esistenza di un reato che rappresenti una seria minaccia fisica diretta per persone, proprietà, infrastrutture o istituzioni in detto Stato membro, in particolare le situazioni di cui all’, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (4); c) «autorità competente» l’autorità nazionale abilitata a chiedere e rilasciare autorizzazioni in merito allo spiegamento delle unità speciali d’intervento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:617:oj#art-2